
Ambientalisti e cittadini amanti della natura libera sono preoccupati per la decisione del comune di Manduria di affidare in concessione ai privati 14 lidi distribuiti lungo la costa da Torre Borraco e Torre Colimena con esclusione dell’area protetta del fiume Chidro e della Salina dei Monaci. Le aree demaniali da concedere saranno classificate come “Spiagge libere con servizi” così definite dalla legge regionale pugliese numero 11 dell’11 febbraio 1999. Ecco nel dettaglio come saranno i 14 lidi privati che si aggiungeranno ai 5 stabilimenti già esistenti e quali saranno gli obblighi del gestore.
1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) punto di ristoro;
c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno del punto di ristoro;
d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;
j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette
di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al pubblico.
2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’aria in concessione;
c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
e) spazi destinati ad aree verdi;
f) servizi di animazione ed intrattenimento;
g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;
i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;
k) noleggio di attrezzature da spiaggia.
3. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.
4. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.”. (Fonte: Regione Puglia)
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2 commenti
Pietro
ven 28 marzo 14:06 rispondi a PietroIo non ho capito una cosa: ai residenti come me da tanti anni che vanno con l'ombrellone, stanno un paio d'ore e se ne vanno, e perciò tutti questi servizi non servono, cosa succede? Possiamo accedere liberamente come prima o dobbiamo dare conto a questi signori e pagare? A me e tante persone e bambini come me, che hanno paura dei cani, interessa soprattutto che tengano sotto controllo questi animali, perché quasi nessuno rispetta le regole di convivenza civile e le ordinanze, proprio perché nessuno li controlla. Purtroppo autorizzando il libero accesso su tutto il litorale, non si è tenuto conto della maggioranza delle persone. Per i cani, come avviene generalmente in Italia, andavano individuate parti di spiaggia solo per loro. Ma si vede che il nostro Sindaco la pensa diversamente.
Riccardo Sibillano
gio 27 marzo 16:51 rispondi a Riccardo SibillanoCon la massima buona volontà, dopo 25 anni anni di residenza estiva in località Specchiarica, mio malgrado, sono pessimista e non per cattiva mia disponibilità ma per lesa fiducia nella Amministrazione manduriana.